

Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Sky, Mediaset e Telecom Italia Media (quest'ultima titolare di due reti analogiche, La 7 e Mtv Italia e di due reti digitali multiplex), eliminando così la sospensione della parte di regolamento dell'Agcom che bloccava i talk show televisivi nel periodo elettorale per le emittenti private.
"La motivazione dell'ordinanza del Tar Lazio sgombra il campo da qualsiasi dubbio circa l'illegittima equiparazione dei programmi di informazione a quelli di comunicazione politica". Lo ha detto, al sito di Articolo 21, il commissario dell'Agcom Nicola D'Angelo.
La decisione del Tar, quindi, "ristabilisce il principio della libertà di espressione e tutela anche quello del libero mercato, previsti entrambi dalla Costituzione Italiana. Presupposti necessari per poter garantire ai cittadini di questo paese il loro diritto a un'informazione libera e indipendente".
Ma andiamo a vedere da vicino il Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza dei Servizi Televisivi che ha determinato la sospensione dei talk show.
L’ art. 2 del Regolamento
, approvato nella seduta del 9 febbraio 2010 individua i tipi di programmazione:
lett. a) “comunicazione politica”: viene identificata mediante rinvio all’art. 4 comma 1 legge
22.02.2000 n. 28 (legge sulla par condicio) che ne indica le “forme: tribune politiche, dibattiti,
tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni
altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione”.
La comunicazione politica si realizza mediante le tribune elettorali e politiche (artt. 9 e 10, che
disciplinano l’applicazione della par condicio e dei soggetti aventi diritto all’accesso);
lett. c) “programmi di informazione” sono individuati nei“telegiornali, giornali radio, notiziari,
i relativi approfondimenti o ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante
presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi di attualità e della cronaca,
purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi della legge 90/ 223”.
Iprogrammi di informazione sono disciplinati dall’art. 6, che, al comma 4, dispone: “le
trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari … sono disciplinate dalle regole proprie
della comunicazione politica”.
Sostanzialmente il Regolamento equipara i programmi di informazione e di
comunicazione politica, cui consegue una arbitraria estensione dell’applicazione delle
regole previste dalla legge sulla par condicio esclusivamente per le tribune politiche anche ai
programmi di informazione.
Questa ingiustificata estensione viola inesorabilmente la legge 22.02.2000 n. 28 sulla par condicio che
prevede espressamente, all’art. 2 comma 2.: " S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione i programmi di informazione".
La "ra
tio" della norma è chiara: mentre la comunicazione politica è preordinata, per l’appunto, a
comunicare un messaggio politico e quindi, non può prescindere dalla qualità e appartenenza del
soggetto che partecipa, l’informazione postula una connaturata inapplicabilità della par condicio ed è
per tale ragione che occorre far ricorso a criteri elaborati in ragione della
specificità del tipo di programmazione che assicurino parità di trattamento, pluralismo, obiettività,
completezza e imparzialità.
La decisione del Tar "ristabilisce il principio della libertà di espressione e tutela anche quello del libero mercato, previsti entrambi dalla Costituzione Italiana. Presupposti necessari per poter garantire ai cittadini di questo paese il loro diritto a un'informazione libera e indipendente".
Il presidente del CDA della Rai ha dichiarato la propria contrarietà ( rivelatasi del tutto inefficace) e '' seri dubbi sulla costituzionalita' di alcune parti del regolamento, come del resto ammesso chiaramente anche da un ex presidente della Corte Costituzionale e come paventato dallo stesso Presidente dell'Agcom'', precisando altresì come Presidente ed amministratore, ''che vi sia anche un concreto rischio didanno erariale'' che potrebbe evidenziarsi in modo piu' definito dopo un'eventuale accoglimento da parte del Tar dei ricorsi delle emittenti private.
Orbene, un Regolamento palesemente illegittimo e che
indica un atto normativo secondario, vale a dire sottordinato rispetto alla legge ordinaria nella gerchica delle fonti del diritto, per quale motivo non è stato disapplicato dal CDA Rai ? Sky ha deciso di non tenerne conto e lo ha fatto con coraggio e determinazione prima della decisione del Tar cui aveva ricorso!
Gli esigui stipendi del D.G. Masi e degli altri Consiglieri Rai non avrebbero giustificato analoga decisione ed assunzione di responsabilità..!?
Alla luce di quanto sopra esposto ci si domanda se non sia il caso di invitare tutti gli abbonati Rai a segnalare
alla Procura Generale della Corte dei Conti l'evidente danno erariale per le conseguenti determinazioni del caso.
Nel frattempo, aiutiamo Santoro.... tutti sul sito:
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